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gli enti che legiferano

Nel labirinto delle competenze

La maggioranza delle normative sulle fonti rinnovabili deriva dalle direttive dell’Unione europea, che sono poi state trasferite a livello nazionale e locale

Scritto da il 10 aprile 2015 alle 7:00 | 0 commenti

Nel labirinto delle competenze

La complessità delle normative in materia di energie rinnovabili è notevole, anche perché il quadro è in continua evoluzione, con provvedimenti spesso contraddittori tra loro, come nel caso del varo del recente decreto Spalma incentivi. Senza contare che esistono diversi livelli di competenza, ossia comunitario, nazionale e regionale, ma alcuni poteri in materia sono detenuti persino da Province e Comuni. Secondo un rapporto del Gse, soltanto per rimanere in materia di autorizzazione, al 30 giugno 2013 erano ben 81 le amministrazioni pubbliche, tra Regioni e Province, che esercitavano le funzioni amministrative del procedimento unico per il rilascio dell’autorizzazione per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Ma le normative sono tantissime, anche soltanto restando all’ambito nazionale e comunitario. Quest’ultimo è particolarmente importante perché tutta la legislazione in materia di rinnovabili, infatti, ha origine dalla strategia “20- 20-20” dell’Unione europea, lanciata nel marzo 2007, che ha stabilito una strategia comune europea su rinnovabili, efficienza energetica ed emissioni di gas serra. Successivamente sono stati istituiti sei strumenti legislativi europei volti a tradurre in pratica gli obiettivi al 2020: in particolare, per quello che ci interessa in questa sede, ci sono da segnalare la Direttiva Fonti Energetiche Rinnovabili (Direttiva 2009/28/CE) e la Direttiva Efficienza Energetica (Dir. 2012/27/EU). A livello nazionale la Direttiva 2009/28/CE è stata recepita dal Decreto Legislativo n.28/2011, che ha definito, attraverso una serie di decreti attuativi emanati dal ministero dello Sviluppo economico, gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili. In precedenza era stato emanato il D.M. 10 settembre 2010, in materia di “Linee guida nazionali per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”. Molto importante, per quanto riguarda il livello regionale, è stato il Decreto Ministeriale del 15 marzo 2012 “Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e delle Province autonome (c.d. Burden Sharing)”, adottato in attuazione dell’articolo 37 del Decreto Legislativo n. 28/2011, che definisce e quantifica gli obiettivi intermedi e finali che ciascuna Regione e Provincia autonoma deve conseguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia. Soltanto lo scorso 4 luglio 2014, invece, è stato emanato il Decreto Legislativo n.102/2014 “Attuazione delladirettiva 2012/27/UE, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/ UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Il decreto, in attuazione della direttiva 2012/27/UE, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico stabilito nel Decreto Ministeriale del 15 marzo 2012. Per quanto riguarda la certificazione energetica degli edifici, il DPR n. 75 del 16 aprile 2013 disciplina i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica, mentre la Legge n. 90 del 3 agosto 2013 contiene le disposizioni per il recepimento della Direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica in edilizia.

Il modello unico semplificato per i piccoli impianti ancora non vede la luce

Un provvedimento che potrebbe semplificare molto le normative in materia di fonti pulite è quello contenuto nell’articolo 30 Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91. L’articolo prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2014, le procedure autorizzative per la realizzazione e la connessione degli impianti a fonti rinnovabili fino a 50 kW vengano applicate attraverso un modello unico semplificato, approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico. Questo modulo, che andrà a sostituire i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE, dovrebbe contenere esclusivamente: a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, l’indirizzo dell’immobile e la descrizione sommaria dell’intervento; b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell’intervento alla regola d’arte e alle normative di settore. Il condizionale è d’obbligo perché, al momento in cui scriviamo (dicembre 2014), nonostante il termine sia ormai abbondantemente scaduto, il modello unico semplificato non ha ancora visto la luce.

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L'autore

Gianluigi Torchiani

Giornalista classe 1981, cagliaritano doc ormai trapiantato a Milano dal 2006. Da diversi anni si interessa del mondo dell’energia e dell'ambiente, con un particolare focus sulle fonti rinnovabili


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