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Olio di palma, giù la maschera | Tekneco

alimentazione

Olio di palma, giù la maschera

Cambiano le etichette dei prodotti alimentari. Vietata la dicitura “oli vegetali”. Le nuove norme aiuteranno i consumatori a scegliere in modo più consapevole

Scritto da il 11 dicembre 2014 alle 9:00 | 0 commenti

Olio di palma, giù la maschera

Dal 13 dicembre 2014 cambiano le regole nelle etichetta alimentari. Una novità che viene dall’Unione europea e che punta ad introdurre una maggiore trasparenza nelle informazioni sugli alimenti. Secondo il regolamento europeo 1169/2011 (in vigore dal 2011), la redazione di un’etichetta dovrà esser basata su criteri di assoluta trasparenza per la salvaguardia della salute dei consumatori e del suo diritto di scegliere consapevolmente i prodotti; l’etichetta dovrà essere apposta nella parte anteriore della confezione o in posizione comunque ben visibile, e dovrà essere leggibile: per la prima volta in assoluto viene definita la dimensione minima dei caratteri, che devono essere di almeno 1,2 mm (o 0,9 nel caso di confezioni piccole).

Le sostanze allergizzanti o che procurano intolleranze (come derivati del grano e cereali contenenti glutine, sedano, crostacei, anidride solforosa, latticini contenenti lattosio) dovranno essere indicate con più chiarezza, ad esempio sottolineandole o mettendole in grassetto nella lista degli ingredienti. Anche i ristoranti e le attività di somministrazione di alimenti dovranno comunicare tempestivamente gli allergeni, tramite adeguati supporti (menù, cartello, lavagna o registro), ben visibili all’avventore.
Scompare inoltre la dicitura generica di “oli vegetali”, che ingannava il consumatore, suggerendo la presenza di oli di qualità quando invece erano per lo più presenti oli tropicali a basso costo come quello di palma e l’olio di cocco. Un successo importante anche per gli ambientalisti, che da tempo si battono contro la deforestazione selvaggia causata dalla crescente produzione di olio di palma.
Per la prima volta viene inoltre regolata la vendita di alimenti sul web. I consumatori dovranno disporre di tutte le informazioni obbligatorie per legge (come nome dell’alimento, lista ingredienti, allergeni, quantità netta, ecc) prima della conclusione dell’acquisto, ad eccezione della data di scadenza o simili, che invece potranno essere fornite insieme alla consegna dell’alimento.
Viene introdotto poi un requisito importante: la sede del produttore dovrà essere indicata con l’indirizzo completo di numero civico, non più con il solo riferimento ad un comune di appartenenza, ad accompagnare il marchio commerciale.
Dovranno essere indicati con accuratezza i trattamenti subiti dal prodotto o anche dall’ingrediente. In tal modo, non sarà possibile usare ad esempio termini come “latte”, se si usa latte in polvere o proteine del latte. Nel caso di alimenti che contengono, nella propria ricetta produttiva, ingredienti sostitutivi rispetto a ingredienti che il consumatore ragionevolmente si attende, questi devono essere resi ben visibili a fianco del nome del prodotto, in caratteri simili a quelle del nome dell’alimento.
Il regolamento indica anche il divieto di inserire sulle confezioni delle indicazioni “fuorvianti”, e chiarisce che l’aspetto e la descrizione devono avere la massima comprensibilità, in modo da non creare confusioni nel consumatore.


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L'autore

Stefania Marra

Stefania Marra, giornalista professionista dal 1994, è stata per circa dieci anni caporedattrice della rivista Modus vivendi. Dal 2005 gestisce il modulo pratico di giornalismo al Master di comunicazione ambientale (CTS/Facoltà di Scienze delle comunicazioni Università La Sapienza). Scrive soprattutto di storia sociale dell'alimentazione e di ambiente, settore per il quale ha ricevuto diversi premi giornalistici.


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