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Conto energia, ecco come sfruttare gli incentivi

Chiarimenti da Gse su come interpretare il termine "fine lavori" dal punto di vista tecnico e strutturale

Scritto da il 18 novembre 2010 alle 12:42 | 0 commenti

Conto energia, ecco come sfruttare gli incentivi

Gse ha pubblicato chiarimenti utili per sfruttare gli incentivi del conto energia.

Ricopiamo di seguito l’articolo più importante, riguardo alla fine dei lavori.

2. Definizione di fine lavori per l’impianto fotovoltaico
2.1. Fine lavori dal punto di vista strutturale
Oltre  ai  lavori  che  determinano  la  funzionalità  elettrica,  nel  seguito  descritti  dettagliatamente,  è
necessario  che  siano  completate  tutte  le  opere  edili  e  architettoniche  connesse  all’integrazione  tra
l’impianto e il manufatto in cui esso è inserito, in riferimento alla specifica tipologia installativa per
la quale sarà richiesta al GSE la pertinente tariffa.
L’impianto  deve  possedere  già  al  momento  della  dichiarazione  di  fine  lavori  le  caratteristiche
necessarie  per  il  riconoscimento  dell’eventuale  grado  d’integrazione  architettonica  (parziale  o
totale) previsto dal DM 19/02/07, così come indicato nella “Guida per l’integrazione architettonica –
Ed. Aprile 2009” e successive precisazioni “Chiarimenti in merito all’integrazione architettonica”;
entrambi i documenti sono disponibili sul sito WEB del GSE (www.gse.it)
Modifiche alle caratteristiche architettoniche dell’impianto eseguite dopo la data di fine lavori non
saranno  prese  in  considerazione  ai  fini  della  determinazione  della  pertinente  tariffa  e  potranno
comportare la decadenza della tariffa.

2.2 Fine lavori dal punto di vista elettrico
Ai fini della verifica dei requisiti necessari per accedere ai benefici della L. 129/10 si adottano nella
presente  procedura  le  definizioni  di  impianto  di  produzione  e  di  impianto  per  la  connessione
coerenti  con  quelle  del  nuovo  Testo  Integrato  delle  Connessioni  Attive  (TICA)  -  delibera  AEEG
ARG/elt  125/10  e  con  il  suo  allegato  A  -  recante  “Modifiche  e  integrazioni  alla  deliberazione
dell’Autorità  per  l’energia  elettrica  e  il  gas  ARG/elt  99/08  in  materia  di  condizioni  tecniche  ed
economiche  per  la  connessione  alle  reti  con  obbligo  di  connessione  di  terzi  degli  impianti  di
produzione”:    
-    impianto  di  produzione  è  l’insieme  delle  apparecchiature  destinate  alla  conversione
dell’energia  fornita  da  una  qualsiasi  fonte  di  energia  primaria  in  energia  elettrica.  Esso
comprende  l’edificio  o  gli  edifici  relativi  a  detto  complesso  di  attività  e  l’insieme,
funzionalmente interconnesso:
-  delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia elettrica
-  dei  gruppi  di  generazione  dell’energia  elettrica,  dei  servizi  ausiliari  di  impianto  e  dei
trasformatori  posti  a  monte  del/dei  punto/punti  di  connessione  alla  rete  con  obbligo  di
connessione di terzi.

L’interconnessione  funzionale  consiste  nella  presenza  e  nell’utilizzo  di  opere,  sistemi  e
componenti   comuni   finalizzati   all’esercizio   combinato   e/o   integrato   degli   elementi
interconnessi,  quale  a  titolo  esemplificativo  convertitori  di  tensione,  trasformatori  di
adattamento/isolamento, eventuali trasformatori elevatori, cavi di collegamento, etc.

In  particolare  per  un  impianto  fotovoltaico  devono  risultare  installati  ed  elettricamente
collegati  i  seguenti  componenti:  moduli  fotovoltaici,  strutture  di  sostegno,  convertitori  di
tensione, cavi di collegamento tra i componenti d’impianto, dispositivi di protezione, quadri
elettrici,  dispositivi  di  isolamento,  adattamento  e  sezionamento,  quadro  per  la  posa  del
misuratore di produzione.

Ciascun impianto può a sua volta essere suddiviso in una o più sezioni. Queste, a loro volta,
sono composte da uno o più gruppi di generazione.
Inoltre è possibile distinguere l’impianto per la connessione, come:  
-    impianto  di  rete  per  la  connessione  è  la  porzione  d’impianto  per  la  connessione  di
competenza del gestore di rete, compresa tra il punto d’inserimento sulla rete esistente e il
punto di connessione;  
-    impianto  di  utenza  per  la  connessione  è  la  porzione  d’impianto  per  la  connessione  la  cui
realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente.
L’impianto   d’utenza   per   la   connessione,   a   sua   volta,   può   essere   distinto   in:
-  una parte interna al confine di proprietà dell’utente a cui è asservita la connessione fino al
medesimo confine di proprietà o al punto di connessione qualora interno al predetto confine
di proprietà;    
– una parte compresa tra il confine di proprietà dell’utente a cui è asservita la connessione e
il punto di connessione. Nel caso il punto in cui il punto di connessione è interno al confine
di proprietà, tale parte non è presente.

Per gli impianti che possono essere connessi sulla rete di bassa tensione, il Soggetto Responsabile
predispone   l’uscita   del/dei   convertitori   o   trasformatori   di   adattamento/isolamento   per   il
collegamento alla rete.

Per gli impianti di taglia superiore, collegati alla media o alta tensione, è necessario includere nelle
attività di fine lavori anche la/e cabina/e di trasformazione utili per l’elevazione di tensione.
Dovranno,  pertanto,  essere  completati  tutti  i  locali  misure,  i  locali  inverter  e  tutte  le  opere  edili
correlate alle cabine di trasformazione.
Deve,  infine,  essere  stato  realizzato  l’impianto  di  utenza  per  la  connessione  di  competenza  del
richiedente.

La definizione di fine lavori non comprende l’impianto di rete per la connessione, anche nel caso in
cui il richiedente abbia scelto di effettuare in proprio tali lavori.


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