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Riforma delle agenzie ambientali: ecco le novità
Dopo la legge sugli ecoreati, arriva la legge di riforma delle agenzie ambientali
“Si attua un vero e proprio ripensamento dell’ attuale sistema, scandito da una diversità di approcci da Regione a Regione e da una grande frammentarietà che indebolisce di fatto la protezione dell’ambiente”: ha commentato così il Ministro dell’Ambiente Galletti l’approvazione del Ddl sulla riforma delle agenzie ambientali. “La riforma è anche una vera risposta di legalità, – ha aggiunto – perché farà entrare in funzione con maggiore efficacia gli ecoreati”.
La nuova legge istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, di cui fanno parte l’Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell’ambiente. Il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente ha la funzione di attuare i “LEPTA”, i Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali, che dovranno garantire livelli minimi delle attività in maniera omogenea a livello nazionale (art.2), sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.
La determinazione di quali siano nel concreto questi livelli minimi è rimandata a un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro un anno dall’entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell’ambiente e di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (art. 9).
Ecco quali sono le funzioni in capo al Sistema Nazionale per la protezione dell’ambiente:
- il monitoraggio dello stato dell’ambiente e della sua evoluzione;
- il controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;
- attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell’informazione ambientale;
- supporto tecnico-scientifico per l’esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale;
- attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l’irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze degli altri enti previste dalla normativa vigente;
- attività di supporto nell’individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale (art. 3).
Inoltre, si prevede un Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) con dati provenienti dai Sistemi Informativi Regionali Ambientali (SIRA), quindi gestiti dalle agenzie competenti sul territorio: sarà quindi creata una banca dati di informazioni disponibile a livello nazionale (art. 12).
A curare la realizzazione e gestione del Sistema Informativo Nazionale Ambientale sarà l’ISPRA, avvalendosi di poli territoriali costituiti da Punti Focali Regionali (PFR).
“Dopo la legge sugli ecoreati, con l’approvazione del disegno di legge di riforma delle agenzie ambientali si consente al Paese di avere adeguati strumenti per il controllo, il monitoraggio e per la prevenzione nei territori” – ha commentato Silvia Velo, Sottosegretaria all’Ambiente. “Si tratta di un provvedimento che rafforza e armonizza le attività di controllo in materia di protezione ambientale di acqua, aria e territorio attribuite a Ispra e alle Arpa e che, da oggi, faranno parte di un Sistema Nazionale integrato, un soggetto autorevole e indipendente”.
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L'autore
Veronica Caciagli
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