Fonti pulite
Spalma incentivi, il provvedimento contestato è legge
La norma che prevede la rimodulazione degli incentivi per i grandi impianti è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale. Ecco cosa contiene
Nei media ancora tengono banco le polemiche sul discusso provvedimento Spalma incentivi. Le associazioni delle rinnovabili si sono appellate anche all’Unione Europea per far valere le proprie ragioni. Il Decreto, però, è ormai stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 24 giugno (dunque Napolitano ha firmato, al contrario di quanto richiesto dagli operatori del settore) ed è entrato in vigore il giorno successivo. L’unica concreta possibilità di cambiamento, al di là delle possibili battaglie giudiziarie, sarà in Parlamento tra un paio di mesi, quando le Camere dovranno trasformare il Decreto in una legge vera e propria. E anche il ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, non ha escluso possibili interventi migliorativi. Per il momento, però, il dispositivo è pienamente operativo e interesserà, a partire dal 1° gennaio 2015, gli impianti fotovoltaici superiori a 200 kW di potenza. Non stiamo quindi parlando di piccoli impianti sui tetti delle case o neanche di pannelli collocati sui tetti industriali, quanto piuttosto del fotovoltaico a terra, che in Italia ha conosciuto un boom nel periodo 2009-2011 (grazie al Conto energia).
In base al Decreto Legge, per i soggetti responsabili di questi impianti si prospetta una scelta obbligatoria tra due possibili opzioni: o la rimodulazione degli incentivi, spalmati su un periodo di erogazione di 24 anni, invece che di 20, oppure una drastica riduzione dell’8% degli incentivi stessi. Il primo caso funziona in realtà “in automatico”, cioè se il soggetto responsabile non sceglierà l’altra opzione. In base all’art. 26 comma 3 del decreto: a decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata secondo la percentuale di riduzione indicata in un’apposita tabella che tiene conto del periodo residuo di incentivazione, in base al quale viene calcolata la riduzione dell’incentivo.
In buona sostanza l’ammontare complessivo dell’incentivo resta pressoché invariato (a parte piccole variazioni legate all’approssimazione), ciò che cambia, quindi, è la durata dello stesso, in quanto viene spalmato su un periodo più lungo (di 4 anni). Qualcosa che però potrebbe cambiare non poco il ritorno economico annuale calcolato dagli operatori al momento dell’investimento, anche se non bisogna dimenticare che molto spesso i business plan dei progetti più grandi sono comprensivi del “Rischio paese”. Cioè la possibilità di interventi retroattivi di questo tipo (o anche peggiori) potrebbe essere già stata messa in conto fin dall’inizio dalle aziende.
La seconda opzione è la seguente: chi non volesse vedersi spalmare gli incentivi su un periodo di 24 anni, ha tempo fino al 30 novembre per comunicarlo al Gestore dei servizi energetici, ma si vedrebbe ridotta l’incentivazione dell’8%. Infatti, secondo quanto si legge nel comma 7 dell’art. 26: “la rimodulazione dell’incentivo non trova applicazione nel caso in cui i titolari degli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW optino per una riduzione di una quota pari all’8 per cento dell’incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione. L’opzione deve essere esercitata e comunicata al GSE entro il 30 novembre 2014 e la riduzione dell’incentivo decorre dal 1° gennaio 2015”. A quanto pare, questa seconda opzione sembra quella destinata a incontrare il favore degli operatori che, comunque, si preparano ai ricorsi normativi in sede europea e nazionale.
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L'autore
Gianluigi Torchiani
Giornalista classe 1981, cagliaritano doc ormai trapiantato a Milano dal 2006. Da diversi anni si interessa del mondo dell’energia e dell'ambiente, con un particolare focus sulle fonti rinnovabili
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