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Efficienza energetica, ecco le nuove normative
La questione ErP e la discussa FAQ 36, il conto termico 2.0 e l'obbligo della contabilizzazione del calore. Ecco tutte le nuove direttive in vigore
Sono tre le importanti questioni normative sulle quali ad ANICA ha posto l’accento durante MCE, nell’ottica di una corretta e capillare informazione al settore: la questione ErP e la discussa FAQ 36, la conferma fino al 31 dicembre 2016 delle detrazioni fiscali del 65% per la riqualificazione energetica, il conto termico 2.0 e l’obbligo della contabilizzazione del calore.
La questione ErP e la FAQ 36
Dal 26 settembre 2015 In Italia è in vigore la direttiva ErP, che recepisce la Direttiva Europea 2009/125/CE e impone l’obbligo di etichettatura energetica e del rispetto dei requisiti di progettazione ecocompatibile anche agli impianti di riscaldamento. Le nuove normative si pongono quindi l’obiettivo di puntare verso una sempre maggiore efficienza energetica, sensibilizzando l’intera filiera (produttore, progettista di impianti, installatore e utente finale), e di permettere la quantificazione e il confronto dell’efficienza degli impianti in modo assolutamente trasparente. L’etichetta energetica di prodotto e di sistema è obbligatoria per quasi tutte le tipologie di impianti: le caldaie a gasolio e a gas, le pompe di calore e i nuovi impianti di cogenerazione con potenza <70 kW e dal 1° gennaio 2016 anche per gli impianti di ventilazione meccanica controllata fino a 1000 m³/h, per i turbodiffusori e gli impianti di ventilazione industriale. Per gli impianti di potenza compresa tra i 70 e i 400kW, i turbodiffusori e gli impianti di ventilazione industriale non è obbligatoria l’etichetta energetica, ma è invece sufficiente la certificazione EcoDesign. Rimangono escluse per il momento dalla normativa le biomasse, in quanto considerate energie rinnovabili. Dal 2018 inizieranno ad entrare in vigore anche regolamenti specifici per questa tipologia di generatori. Nell’ambito della direttiva, da poco entrata in vigore non è però tutto perfettamente chiaro, in quanto alcuni articoli si prestano a dubbi interpretativi. In particolare, l’art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione), comma 2, lettera g) prevede che il regolamento non si applichi:
“ai generatori di calore per apparecchi di riscaldamento e relativi alloggiamenti destinati a essere attrezzati di tali generatori commercializzati prima del 1o gennaio 2018 al fine di sostituire generatori di calore e alloggiamenti per apparecchi di riscaldamento identici. Il prodotto di sostituzione o il suo imballaggio deve indicare chiaramente il tipo di apparecchio di riscaldamento al quale è destinato.”
A settembre 2015 sono state pubblicate le linee guida di accompagnamento del Regolamento, dove, in proposito, relativamente alla FAQ 36 si dice:
“In addition, according to Article 1 point 2(g) of Regulation 813/2013, until the 1 January 2018 heat generators designed for heaters and heater housings to be equipped with such heat generators placed on the market to replace identical heat generators and identical heater housings are excluded from the scope of the Ecodesign Regulation. The replacement product or its packaging shall clearly indicate the heater for which it is intended.”
Dal momento che per i termini “sostituire” (replace) e “identici” (identical) non viene fornita una definizione univoca, si teme che questo possa portare a diverse chiavi di lettura e interpretazioni, che potrebbero indurre tra gli operatori del settore dubbi e incertezze. La questione, segnalata alle autorità europee per la sorveglianza sul mercato, deve essere definitivamente risolta in tempi brevi, per evitare che sul mercato si generi confusione e vengano a mancare le premesse perché le normative, correttamente interpretate, vengano rispettate da tutti in modo univoco e trasparente. ANICA pone l’accento su questa difficoltà e ambiguità di interpretazione e auspica che venga fatta chiarezza in proposito a livello governativo. L’associazione è infatti promotrice dei contenuti e delle finalità che perseguono i Regolamenti europei. Proprio per questo segnala che questo aspetto necessita ancora di un chiarimento univoco e chiede alla politica di dare delle risposte che permettano alle aziende e a tutti gli operatori coinvolti di avere un quadro di riferimento e regole chiare e uguali per tutti, a beneficio dell’intero settore.
Gli incentivi per la riqualificazione energetica per il 2016 – Le detrazioni del 65%
La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) ha prorogato al 31 dicembre 2016, nella misura del 65%, la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. La legge di stabilità 2016 ha inoltre esteso l’agevolazione anche ai casi di acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o di produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative. Un’altra novità introdotta dalla legge di stabilità 2016 prevede, in alternativa alla detrazione, la possibilità per i contribuenti che si trovino nella “no tax area” (incapienti) di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori. Questa scelta potrà essere fatta solo per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali e con modalità che saranno stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il Conto Termico 2.0: le novità da sapere
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 51 del 2 marzo 2016, il DM 16.2.2016 che introduce importanti misure di semplificazione e potenziamento al Conto Termico (DM 28 dicembre 2012) che in particolare regola l’”Aggiornamento della disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili”. Il Conto termico 2.0 entrerà in vigore a 90 giorni dalla data di pubblicazione in gazzetta (31 maggio 2016) e conterrà tante novità per introdurre nuovi interventi di efficienza energetica incentivabili, semplificare la modalità di accesso agli incentivi e la possibilità di percepire l’incentivo in un’unica rata per importi inferiori a 5.000 euro. Il contingente di spesa annua cumulata è pari a 900 milioni di euro di cui 700 per privati e imprese e 200 milioni per le pubbliche amministrazioni , le cooperative sociali, le cooperative di abitanti e le società di patrimonio pubblico.
Potenziamento dello strumento
Il nuovo meccanismo aggiunge, per le sole pubbliche amministrazioni, 3 nuovi interventi:
- trasformazione in “edifici a energia quasi zero” (NZEB)
- sostituzione dei sistemi per l’illuminazione con dispositivi efficienti
- installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici (building automation), di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
Una novità importante è che per la produzione di energia termica da rinnovabili la taglia massima degli impianti incentivabili passa da 1 MW a 2 MW.
Le semplificazioni
È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore, elettriche o a gas, e caldaie a biomassa con potenza termica superiore a 500 kW perché poco utilizzata e macchinosa. Il GSE dovrà anche predisporre una modulistica predeterminata e semplificata per la presentazione della domanda. Sarà redatta una lista di prodotti idonei con potenza termica fino a 35 kW e 50 m2 per i collettori solari per i quali è possibile seguire un iter semplificato per la compilazione della scheda domanda. Oltre alle modalità di certificazione delle spese attualmente ammesse (fattura + bonifico bancario o postale) saranno ammesse modalità di pagamento online e tramite carta di credito per attestare le spese sostenute.
L’obbligo di contabilizzazione del calore: per un uso energetico più efficiente
Il D.Lgs. N° 102 del 4 luglio 2014 prevede l’obbligo di contabilizzazione e fatturazione individuale dei consumi per riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento entro il 31/12/2016. Costituisce l’attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.” Rafforza inoltre l’utilizzo della norma tecnica UNI 10200 e definisce le sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto del decreto. La contabilizzazione è fondamentale non solo per la ripartizione delle spese, ma per generare un uso energetico più intelligente. L’obbligo si applica ai condomini e agli edifici polifunzionali, con alcune deroghe, ovviamente sono esclusi gli impianti individuali.
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