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Le questioni ancora aperte del Quarto Conto Energia

Guido Galeotti, avvocato dello studio Eversheds Bianchini, spiega le principali implicazioni legali del nuovo sistema incentivante per il fotovoltaico

Scritto da il 27 maggio 2011 alle 9:10 | 4 Commenti

Le questioni ancora aperte del Quarto Conto Energia

Con la pubblicazione del Quarto Conto Energia in Gazzetta Ufficiale si chiude il cerchio intorno al nuovo sistema incentivante per il fotovoltaico. Le caratteristiche della nuova normativa nell’analisi di Guido Galeotti, responsabile del dipartimento di Energie Rinnovabili dello studio legale Eversheds Bianchini e docente di diritto dell’Ambiente  all’Università di Bergamo

La questione dei tetti di spesa lascia aperte due questioni

Il decreto introduce alcune novità significative, indirizzando gli investimenti verso determinati impianti coerentemente con il recente d.lgs 3 marzo 2011, n. 28, attuativo della direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili.

Rientrano nel suo ambito di applicazione gli impianti solari fotovoltaici e quelli a concentrazione solare che saranno allacciati nel periodo compreso tra il 1/06/2011 e il 31/12/2016, per un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW (art.1).

In modo analogo alle precedenti versioni del Conto Energia, le tariffe incentivanti avranno una durata di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, e saranno costanti per tutto il periodo di incentivazione, nei limiti dei costi annui indicativi fissati dal decreto (artt. 2 e 4). Per incoraggiare gli investimenti, è espressamente stabilito che, in caso di superamento dei tetti annui di spesa, le tariffe incentivanti non saranno limitate, ma ridotte in misura ulteriore nel periodo successivo (art. 2, comma 2). In questo caso, emergono tuttavia due incertezze: la misura della riduzione, che non è determinata dal decreto, nè è determinabile per relationem, e la facoltà del Ministero di rivedere le “modalità di incentivazione” (comma 3), con possibile impatto sulle tariffe stesse.

La disciplina differente tra piccoli e grandi impianti

Il decreto contiene inoltre alcune definizioni di particolare importanza. Ad esempio, la “data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico”, che costituisce il momento essenziale per acquisire il titolo ad una determinata tariffa incentivante, momento sul quale, in passato, sono spesso insorte divergenze. Essa ricorre laddove si verifichino tre condizioni: a) collegamento in parallelo con il sistema elettrico; b) installazione di tutti i contatori per contabilizzare l’energia prodotta e scambiata; c) assolvimento deglli obblighi per l’accesso alle reti.  Viene poi introdotta la distinzione tra piccoli e grandi impianti: tra i primi, gli impianti su edifici con potenza non superiore a 1MW e gli impianti – di qualsiasi potenza – su aree o edifici delle Amministrazioni pubbliche. I grandi impianti, invece, sono, in via residuale ed esaustiva, ogni altro impianto. Viene inoltre precisato che le cave, le discariche esaurite, e i siti contaminati, anche se ricadenti in aree agricole secondo i vigenti strumenti urbanistici, non saranno considerate aree agricole, in tal modo escludendosi gli stretti limiti (distanze minime e rapporto potenza/superficie) previsti dal d.lgs 28/11 per gli impianti su aree agricole.

In relazione ai “grandi impianti” viene introdotto un apposito registro presso il GSE con conseguente obbligo di iscrizione in capo al soggetto responsabile dell’impianto, allo scopo di predisporre una graduatoria tra gli impianti che potranno beneficiare della tariffa nei limiti di spesa disponibile. La graduatoria è prevalentemente informata a un criterio di priorità temporale “first come, first served”. Le tappe salienti per guadagnare posizione in graduatoria sono: a) data di entrata in esercizio, b) data termine lavori, c) data titolo autorizzativo, e) data richiesta iscrizione al registro. Due le norme transitorie di estrema rilevanza per gli operatori a questo riguardo: le richieste di iscrizione al registro GSE per l’anno corrente devono pervenire al GSE tra pochi giorni, precisamente nel periodo compreso tra il 20 maggio e il 30 giugno 2011. Ancora più importante per i progetti in corso di realizzazione, i grandi impianti che entreranno in esercizio entro il 31 agosto 2011 avranno diritto ad accedere direttamente alle tariffe, senza obbligo di iscrizione al registro, cioè al di fuori di qualsiasi graduatoria e, quindi, senza soggiacere ad alcuno dei limiti di spesa fissati dal Quarto Conto Energia. Unico onere per tale accesso diretto è la preventiva comunicazione al GSE dell’entrata in esercizio dell’impianto entro i 15 giorni solari successivi all’allacciamento.

Il meccanismo di compensazione

Il Quarto Conto Energia prevede un meccanismo compensativo/indennitario nel caso in cui il gestore di rete sia colpevolmente in ritardo nell’allacciamento dell’impianto, tale da determinare la perdita di una determinata tariffa incentivante in capo al soggetto responsabile. Le misure di indennizzo applicabili sono quelle fissate dalla delibera dell’Autorità energia elettrica e gas (ARG/elt 181/10 – art. 18 All. A). Tale meccanismo desta però due motivi di perplessità. In primo luogo, il soggetto che è chiamato ad accertare i giorni di ritardo è lo stesso che lo ha in ipotesi commesso, ossia il gestore di rete. In secondo luogo, la complicata formula indennitaria (art. 18.7 all. A) non darà mai luogo al mancato introito che l’operatore subirà nel corso ventennale dell’investimento. L’allacciamento ritardato si rifletterà infatti nel conseguimento di una tariffa più bassa per l’intera vita economica dell’impianto, cioè per la durata ventennale della stessa tariffa. La soluzione di compromesso, data di concerto dai Ministeri competenti, non pare quindi convincente.

Incentivi ulteriori per il risanamento delle aree inquinate

Tra le ultime novità del decreto, a vocazione ambientalista, si segnalano alcune tipologie di impianti fotovoltaici, che sono favorite con la previsione di incrementi sulla tariffa (art. 14). Si tratta anzitutto di impianti installati su aree diverse da quelle agricole, e in particolare su ex aree industriali o comunque inquinate (brownfields), cave, miniere, discariche esaurite, siti contaminati secondo le tabelle del Codice dell’Ambiente. Questi impianti avranno diritto ad un incremento pari al 5% della tariffa applicabile. Analogamente, sono inoltre promossi gli impianti installati sui tetti in sostituzione di coperture contenenti amianto, come l’eternit: in questo caso l’incremento concesso è pari a 5 eurocent per kW/h. L’incremento maggiore è tuttavia previsto nel caso di impianti prevalentemente “europei”, ossia, impianti il cui costo d’investimento, esclusa la manodopera, sia per almeno il 60% originato da componenti prodotti nell’Unione europea: in quest’ultimo caso l’incremento sarà pari al 10% della tariffa disponibile.


Commenti

Ci sono 4 commenti.

  • Ing. Mario Marchetti
    scrive il 27 maggio 2011 alle ore 10:02

    Se ricorrono più condizioni per incrementare l'incentivo c'è cumulabilità? Se faccio un impianto con pannelli europei in sostituzione di una copertura in eternit in un paese con meno di 5000 abitanti, l'incentivo e' aumentato del 20%?

  • Luigi Dell'Olio
    scrive il 28 maggio 2011 alle ore 09:21

    gli incentivi sono cumulabili, ma quello previsto per il risanamento dell'eternit ammonta a 5 cent

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