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I criteri tedeschi per incentivare la produzione di energia | Tekneco

I criteri tedeschi per incentivare la produzione di energia

Analisi dell'avvocato Caterina Calia sul sostegno pubblico alle fonti rinnovabili.

Scritto da il 15 settembre 2011 alle 9:05 | 0 commenti

I criteri tedeschi per incentivare la produzione di energia

Di seguito un articolo pubblicato sul numero quattro della rivista a firma dell’Avv. Caterina Calia socio di LexJus Sinacta. L’Avvocato Calia svolge la propria attività nel settore civile, prevalentemente nelle aree del diritto del commercio internazionale e cross border litigation, proprietà intellettuale e concorrenza sleale, energie rinnovabili.

I. è la legge sulle energie rinnovabili (“Erneuerbare Energien Gesetz EEG”) che in Germania stabilisce i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica. Grazie al suo sistema di tariffe incentivanti stabili che sono in vigore per un periodo di 20 anni la EEG garantisce massima stabilità per investitori. Il sistema delle tariffe incentivanti distingue tra impianti grandi e piccoli nonchè tra impianti su edifici e impianti su terreni.
II. Dalla sua entrata in vigore il 29 marzo 2000 la EEG si è dimostrata molto efficace per promuovere la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, soprattutto in confronto ai sistemi incentivanti introdotti negli altri paesi membri. Le tariffe incentivanti risultano dagli art. 32 e 33 EEG che regolano i presupposti per l’accesso alle tariffe incentivanti nonché l’ammontare. Secondo l’art. 16 EEG le tariffe incentivanti vengono retribuite direttamente dai gestori della rete.

1. Art. 32 EEG
L’art. 32 EEG è la norma fondamentale nel cui ambito d’applicazione cadono tutti gli impianti solari fotovoltaici. La norma distingue tra impianti su complessi edificati (“bauliche Anlagen”) (comma 1) e impianti su terreni
(comma 2) (“Freiflächen”).

a) Art. 32 co. 1 EEG
L’art. 32 co. 1 EEG regola le tariffe per impianti solari fotovoltaici su complessi edificati, salvo che si tratti di impianti su edifici o barriere antirumore. Per quest’ultimi si applica l’art. 33 EEG. Per impianti non costruiti su edifici si adopera il regolamento speciale dell’art. 32 co. 2 EEG.
Presupposto fondamentale per accedere alle tariffe incentivanti è naturalmente che si tratta di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici. La così prodotta energia elettrica deve derivare da un impianto solare fotovoltaico sito su un complesso edificato (“bauliche Anlage”=ogni complesso che è connesso direttamente con la terra e costruito da elementi costruttivi prefabbricati, a meno che non si tratti di un edificio) che viene utilizzato prevalentemente per la produzione di energia elettrica. Infine, occorre la denuncia della posizione e della potenza nominale dell’impianto presso la “Bundesnetzagentur”.
Una volta soddisfatti tutti i requisiti il rispettivo gestore della rete deve pagare per l’energia elettrica da impianti solari fotovoltaici connessi alla rete tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 una tariffa minima obbligatoria di 31,94 Cent/kWh, questa tariffa base viene applicata esclusivamente agli impianti connessi nell’anno 2009; per tutti gli impianti che sono stati o vengono connessi alle rete dopo questa data la novella dell’anno 2010 ha introdotto un regolamento di tassi di riduzione di questa tariffa fondamentale. Per l’anno 2011 vale un tasso di riduzione pari al 13% (v. tabella delle tariffe vigenti nell’anno 2011 sotto). Gli impianti in genere accedono alle tariffe con l’avvenuta connessione alla rete.

b) Art. 32 co. 2 EEG
L’art. 32 co. 2 EEG stabilisce ulteriori requisiti per accedere alle tariffe incentivanti per impianti solari fotovoltaici siti su terreni affinché si possa meglio controllare l’espansione di questo tipo di impianto su terreni che evidentemente ha un impatto significativo sull’immagine del paesaggio. Per raggiungere questo scopo si autorizzano solo impianti su terreni che sono esplicitamente compresi in un piano regolatore del comune competente ai sensi dell’art. 38 della legge urbanistica (Baugesetzbuch BauGB) oppure che sono autorizzati tramite uno degli altri procedimenti previsti nel medesimo articolo.
Secondo l’art. 32 co. 3 EEG il piano regolatore deve essere stato promulgato dopo il 1° settembre 2003 e almeno anche con lo sco-
po di rendere possibile l’autorizzazione di un tale impianto solare fotovoltaico. Bisogna inoltre considerare, che accedono alle tariffe incentivanti solo impianti solari fotovoltaici siti su terreni che nel momento della promulgazione o della modificazione del piano regolatore o erano già sigillati o che si trovavano su terreni convertibili derivanti da uso economico, militare, trasporto o edilizio privato o che si trovavano su spazi verdi che in un piano regolatore promulgato prima del 25 marzo 2010 esplicitamente erano previsti per l’edificazione di un tale impianto solare fotovoltaico e che nel momento della promulgazione o modificazione del piano regolatore erano utilizzati per lo meno negli ultimi tre anni precedenti come terreni coltivabili, oppure che si trovavano su terreni lungo le autostrade o le ferrovie con una distanza di al minimo 110 metri dalla linea cementata della corsia.

2. Art. 33 EEG
L’art. 33 EEG stabilisce regolamenti specifici per impianti su edifici o su barriere antirumore o per impianti solare fotovoltaici a uso proprio.


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