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Energy manager, cambiano le regole
Una circolare appena emanata dal Ministero dello Sviluppo economico semplifica le procedure di nomina, favorendo l'uso delle piattaforme web
Una delle chiavi per avere una maggiore efficienza energetica in azienda è l’esistenza di una figura che si dedichi otto ore al giorno alla gestione e al contenimento dei consumi, nonché alla diffusione delle buone pratiche: in una parola, l’energy manager. Una professionalità che, a dire il vero, non si è granchè diffusa nel nostro Paese, tanto che in tante imprese, anche di dimensioni importanti, la gestione dell’energia è delegata a persone che devono svolgere anche altri importati incarichi.
Anche se, in realtà, esistono degli obblighi di legge: i soggetti consumatori di energia con consumi annui superiori ai 10.000 tep nel settore industriale e ai 1.000 tep negli altri settori hanno l’obbligo di nominare annualmente un energy manager ai sensi della legge 10/1991. Il D.M. 28 dicembre 2012 prevede, inoltre, che possano presentare direttamente progetti per ottenere i certificati bianchi i soggetti sottoposti all’obbligo che abbiano nominato un energy manager.
Oggi però, come riferisce la Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia (Fire), sono state rimosse una serie di complicazioni normative. In particolare, sono finalmente andate in pensione le circolari ministeriali del 1992 e 1993 che regolavano la nomina dell’energy manager. Il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con Fire (che dal 1992 gestisce le nomine su incarico del MiSE), ha emanato la circolare 18 dicembre 2014, che prevede una serie di novità. La prima innovazione riguarda la fine della tradizionale modalità di nomina via raccomandata, non più in linea con la dematerializzazione della burocrazia. Nel 2015 sarà sostituita dall’uso obbligatorio della posta elettronica certificata (PEC).
Nel 2016 sarà poi introdotta una nuova piattaforma web, che semplificherà ulteriormente le procedure e consentirà di gestire meglio scadenze, rapporti e statistiche. Un’altra novità di rilievo è l’obbligatorietà della comunicazione dei consumi energetici, suddivisi per fonte/vettore, che dovrebbe consentire di avere delle statistiche più interessanti e significative, fermo restando che i dati del singolo soggetto saranno riservati e non verranno pubblicati. Secondo il Fire la circolare ricorda poi che l’energy manager si configura come una figura con funzioni di supporto al decisore in merito all’utilizzo efficiente dell’energia.
“In sostanza nelle grandi realtà l’energy manager si configura come una figura dirigenziale, o comunque di livello sufficientemente alto da potere incidere nelle scegli aziendali. Nelle organizzazioni con sistema di gestione dell’energia ISO 50001 l’energy manager risulta equivalente al responsabile del sistema di gestione. Nelle realtà più piccole può essere più logico ricorrere ad un esperto esterno”, evidenzia Dario di Santo, managing director di Fire.
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L'autore
Gianluigi Torchiani
Giornalista classe 1981, cagliaritano doc ormai trapiantato a Milano dal 2006. Da diversi anni si interessa del mondo dell’energia e dell'ambiente, con un particolare focus sulle fonti rinnovabili
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