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Autorizzazioni, serve un via libera condiviso

Le Regioni, ha stabilito il Consiglio di Stato, non possono ignorare il No della Soprintendenza alla costruzione di nuovi impianti rinnovabili

Scritto da il 25 giugno 2012 alle 12:00 | 0 commenti

Autorizzazioni, serve un via libera condiviso

Le complessità e la lentezza delle procedure autorizzative in materia di fonti rinnovabili rappresentano, forse, la principale barriera agli investimenti degli operatori. Il quadro è ulteriormente complicato dalle differenti applicazioni delle normative a livello regionale. Un po’ di chiarezza è arrivata da una recente  sentenza del Consiglio di Stato relativa a due distinte autorizzazioni uniche per la costruzione di due parchi eolici emesse dalla Regione Molise nel 2010.

Secondo l’analisi di Andrea Ceschina, avvocato dello studio Watson Farley Williams, la sentenza n. 3039 del 23 maggio 2012 afferma la nullità di un’autorizzazione unica per la costruzione di impianti rinnovabili nel caso in cui questa sia rilasciata dall’Autorità competente nonostante la Soprintendenza ai beni paesaggistici abbia espresso il proprio parere negativo in sede di Conferenza di Servizi. Di fatto la Sentenza assume un profilo particolarmente rilevante da un punto di vista giurisprudenziale perché chiarisce, in maniera netta, che sono da considerarsi nulle le autorizzazioni uniche rilasciate nonostante il dissenso, espresso in sede di Conferenza di Servizi, di soggetti tenuti a esprimere un parere “qualificato”, quale appunto la Soprintendenza ai beni paesaggistici e culturali.

Il Consiglio di Stato si è espresso a seguito del ricorso da parte del ministero per le Attività culturali contro le Sentenze del Tar del Molise nn. 734 e 735, con le quali il Tribunale amministrativo regionale aveva annullato gli atti emessi dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, che a sua volta invitavano la Regione a ritirare le autorizzazioni uniche. Dando oggi ragione al Ministero per le attività culturali, il Consiglio di Stato ha stabilito la nullità, ai sensi dell’articolo 21-septies della Legge 241/1990, delle autorizzazioni uniche emesse dalla Regione Molise per difetto assoluto d’attribuzioni e per carenza dell’elemento essenziale dell’atto, ovvero l’assenso da parte della Soprintendenza ai beni paesaggistici.

In merito, dunque, all’autorizzazione alla costruzione di un impianto eolico, come di qualsiasi altro impianto alimentato da fonti rinnovabili in cui opera la norma speciale prevista dall’articolo12 del D.Lgs. 387/2003, la “sola sede … dove l’Amministrazione per i beni e le attività culturali può … manifestare la valutazione di Sua spettanza è quella della Conferenza di Servizi. Ne consegue che non è idonea ad impegnarLa un’indebita, precedente, attivazione del procedimento di autorizzazione paesaggistico nelle forme, ultra vires, del Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

Pertanto, dal momento che, ai sensi dell’articolo 14-quater, il parere della Soprintendenza ai beni paesaggistici viene definito come un parere qualificato che la competente Autorità è tenuta a esprimere in sede di Conferenza di Servizi nell’ambito del procedimento unico ex D.Lgs. 387/2003, tale parere non può essere superato nella stessa sede come avviene per gli interessi non sensibili ex articolo 14-ter.

Dunque, la Regione Molise avrebbe dovuto rimettere la decisione al Consiglio dei Ministri, organismo terzo e di superiore livello rispetto alla Regione. In conclusione, il Consiglio di Stato sostiene che la Regione Molise ha disatteso sine titulo il dissenso della Soprintendenza emettendo le autorizzazione uniche relative agli impianti eolici de quibus nonostante il parere negativo della Soprintendenza stessa.


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L'autore

Gianluigi Torchiani

Giornalista classe 1981, cagliaritano doc ormai trapiantato a Milano dal 2006. Da diversi anni si interessa del mondo dell’energia e dell'ambiente, con un particolare focus sulle fonti rinnovabili


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