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Incentivi 55%, attestatazione in via telematica | Tekneco

Incentivi 55%, attestatazione in via telematica

Nuovi chiarimenti da Enea l'Agenzia delle Entrate, per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici non ultimati entro il 2010

Scritto da il 31 gennaio 2011 alle 16:32 | 0 commenti

Incentivi 55%, attestatazione in via telematica

Nuovi chiarimenti da Enea l’Agenzia delle Entrate, per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici non ultimati entro il 2010: l’attestazione di proseguimento dei lavori oltre il periodo di imposta può essere sostituita dalla comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo 2011.

Ecco il dettaglio, nella domanda 43 dal sito di Enea

Domanda- Ho iniziato dei lavori di riqualificazione energetica lo scorso anno per i quali ho già versato un acconto all’avvio dei lavori. Ora sto completandoli e dovrò pagare il saldo e le spese professionali. A quale normativa devo fare riferimento, a quella vigente all’inizio lavori o a quella attuale? E con la denuncia dei redditi di quest’anno posso incominciare a detrarre il 55% di quanto ho pagato? E devo considerare solo quello che ho pagato l’anno scorso o posso portare in detrazione anche il saldo di quest’anno?

Risposta- Il “decreto edifici”, come modificato dal DM 7/4/08, ha precisato che:

- occorre far riferimento ai parametri tecnici validi alla data di inizio lavori (art. 11bis); tuttavia, per quanto riguarda le modalità di invio, si ritiene che occorrerà seguire la normativa vigente alla data di fine lavori (art. 4 c. 1-bis);

- solo quanto pagato lo scorso anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione al 55% con la denuncia dei redditi di quest’anno, valendo il criterio di cassa, a condizione di attestare che i lavori non sono ultimati (art. 4 c. 1-quater): si ritiene, tuttavia, che tale attestazione possa essere sostituita dalla comunicazione telematica all’AdE di cui alla faq 52, quando
necessaria;

- coloro che hanno completato un intervento quest’anno avranno 90 giorni dal termine dei lavori per inviare la documentazione secondo le modalità di cui alla faq 2 e comunque – secondo il punto 3 della risoluzione 244/E dell’11/9/07 dell’Agenzia delle Entrate, disponibile sul nostro sito – potrà sempre essere possibile considerare la decorrenza dei termini dalla data di collaudo dei lavori.


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