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Reflui e rumori: sì a semplificazioni per Pmi | Tekneco

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Reflui e rumori: sì a semplificazioni per Pmi

Autorizzazioni semplificate in materia di reflui e inquinamento acustico. Nel pieno rispetto dell'ambiente, garantisce il Cnr

Scritto da il 09 marzo 2012 alle 8:00 | 0 commenti

Reflui e rumori: sì a semplificazioni per Pmi

Photo: @Doug88888


Più snelle le procedure aziendali per adempiere alle norme ambientali. É stato ufficialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (3 febbraio 2012) il “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese” (Dpr n. 227/2011), che facilita la messa in regola delle piccole e medie imprese in materia di scarichi di acque reflue e di impatto acustico. «La burocrazia va semplificandosi, agendo sempre nella salvaguardia dell’ambiente», conferma il prof. Vito Uricchio, membro del Cnr-Irsa (Reparto di Chimica e Tecnologia delle Acque) di Bari.

Il regolamento si applica a quelle categorie di imprese – definite secondo l’articolo 2 del Dm n.18/2005 – che producono reflui assimilabili in toto a quelli domestici. Le Pmi potranno attestare l’appartenenza a tali categorie mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi di Dpr 445/2000). «Il legislatore ha interpellato e tenuto conto per massima parte del parere scientifico del nostro istituto – conferma Uricchio -. Sono state pertanto considerate le diverse attività delle Pmi e il relativo impatto sull’ambiente. Le semplificazioni sono perciò possibili soltanto in alcuni casi specifici e dinanzi ad opportune condizioni». L’esperto si riferisce, in particolare, ad attività commerciali che realizzano acque reflue del tutto simili a quelle prodotte in ambito domestico (negozi, call center, agenzie di viaggi, ecc.).

Inoltre ai nuovi criteri per gli scarichi delle Pmi, la norma introduce anche l’utilizzo della autocertificazione (Dpr 445/2000) per il rinnovo delle autorizzazioni. Il titolare dello scarico, sei mesi prima della scadenza, presenterà all’autorità competente un’istanza corredata di dichiarazione sostitutiva che attesti la presenza della stessa condizione che ha portato alla concessione della precedente autorizzazione. La modalità semplificata di rinnovo dell’autorizzazione non è invece applicata per gli scarichi contenenti sostanze pericolose (art. 108, Dl n.152/2006).

Autocertificazione valida anche per la documentazione di impatto acustico, che viene esclusa per quelle imprese che realizzano attività considerate poco rumorose. Le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni dovranno essere presentate soltanto per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente sul territorio.


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L'autore

Giovanna Lodato

Web editor. Formazione umanistica alle spalle, ha collaborato con diverse testate on line. Ha scritto di cultura, arte, musica ma anche di cronaca e politica, fino ad approdare all'ambiente. Da quasi due anni ecologia nonché i temi legati alla green economy e all'edilizia verde la fanno da padrone nella sua produzione giornalistica.


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