Quarto conto energia: quale tutela per gli operatori
La nuova disciplina sugli incentivi al fotovoltaico sta creando molte difficoltà agli operatori. Il susseguirsi di novità normative in un tempo ristretto crea incertezza nel mercato.
Photo: flickr.com - asiandevelopmentbank
di Nicola Cosentino e Fabio Solimene — Studio Legale Watson, Farley & Williams
Il Quarto Conto Energia (d.m. del 5 maggio 2011) sta provocando non poche difficoltà agli operatori del settore e, in particolar modo, a quelli che hanno avviato le proprie iniziative durante la vigenza del Terzo Conto Energia, che avrebbe dovuto applicarsi fino al 31 dicembre 2013. Da giugno 2011 le tariffe hanno subito mensilmente una riduzione progressiva fino ad arrivare, per gli impianti più grandi, a una riduzione di circa il 30% rispetto a quanto veniva riconosciuto, per lo stesso periodo dal Terzo Conto Energia. Tagli sensibili sono previsti anche per il 2012.
Il decalage viene temperato dalla progressività della riduzione e dalla diretta ammissione agli incentivi di tutti gli impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011. I grandi impianti (potenza non superiore a 200 kW – se in regime di scambio sul posto –, impianti su edifici, di potenza superiore a 1 MW, esclusi quelli realizzati su edifici e aree della PA) entrati in esercizio successivamente devono, invece, presentare domanda di ammissione al cosiddetto Registro dei grandi impianti (art. 8 del Quarto Conto Energia) in periodi determinati. Le tariffe sono riconosciute solo agli ammessi a una graduatoria che tiene conto dei limiti di potenza e di costo prefissati per ciascun periodo. La prima graduatoria è stata pubblicata dal Gse il 18 luglio, poi ritirata e pubblicata in via definitiva il 29 luglio, escludendo dagli incentivi moltissimi operatori. Questi, già a partire dalla approvazione del Decreto Rinnovabili, che ha abrogato il Terzo Conto Energia, hanno avviato azioni legali finalizzate alla revisione della disciplina, ritenuta penalizzante e lesiva del loro legittimo affidamento sulla stabilità della normativa. È stata, quindi, presentata denuncia alla Commissione Europea e promosso un arbitrato internazionale sulla base dei principi del trattato della Carta dell’Energia. A riguardo si è espresso anche il Commissario Europeo all’Energia, che ha segnalato al ministro Romani, lo scorso 15 aprile, la necessità di mantenere un clima favorevole agli investimenti nel settore, al fine di far sì che l’Italia raggiunga, entro il 2020, il 17% di produzione di energia da fonti rinnovabili.
A livello di diritto interno, i maggiori dubbi di legittimità si condensano intorno alle disposizioni del Quarto Conto Energia che hanno mutato le condizioni in base alle quali molti operatori avevano avviato le proprie attività. Il Governo, a pochi mesi dall’entrata in vigore di un meccanismo incentivante, ne ha emanato un altro più sfavorevole, senza tener conto delle iniziative in corso e determinando forti incertezze sul mercato. Ne è seguita una interruzione degli investimenti che ha pregiudicato il finanziamento di molte delle iniziative in corso. Anche l’esclusione dalla graduatoria non è esente da censure, sia per i motivi citati e sia per eventuali illegittimità nella valutazione e ammissione delle domande da parte del Gse. Inoltre, siccome né l’ordinamento interno né quello comunitario consentono interventi del legislatore lesivi delle legittime aspettative formatesi sulla base di norme esistenti, non è difficile immaginare che vengano sollevate questioni di legittimità costituzionale o che sia richiesta una pronuncia interpretativa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul punto.
Molti operatori stanno promuovendo azioni legali di fronte ai giudici amministrativi, e per ora si è pronunciato solo il Tar del Lazio che, con ordinanza cautelare del 29 luglio 2011, ha sospeso l’operatività dell’art. 14, comma 2 del Quarto Conto Energia che disciplina le condizioni per l’incentivazione delle serre fotovoltaiche, nei confronti di alcune società che avevano già ottenuto le necessarie autorizzazioni in base alla normativa precedente. Secondo i giudici, l’entrata in vigore della nuova disciplina impedisce il finanziamento di iniziative avviate legalmente e sulla base di legittime aspettative di stabilità normativa. Tuttavia, una decisione definitiva sarà presa solo all’udienza di merito del 23 febbraio 2012. Occorrerà attendere, quindi, le pronunce cautelari e di merito che arriveranno nelle prossime settimane sugli altri ricorsi, per avere maggiore chiarezza su una disciplina che, pur nell’intento di tutelare i consumatori, rischia ancora di essere un boomerang per un settore fondamentale per l’intera economia del paese.
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