Incentivi 55%, compreso il solare termodinamico
Arriva un chiarimento dall'Agenzia delle Entrate, sulle detrazioni fiscali per i lavori di riqualificazione energetica
Gli incentivi fiscali 55%, per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici,valgono anche per gli impianti del solare termodinamico. E’ una buona notizia, che arriva con un chiarimento diramato ieri dall’Agenzia delle Entrate, dopo un consulto con Enea. Sono detrabili solo le spese riferibili alla produzione di energia termica, tuttavia.
Si legge :
− nel caso in cui il sistema termodinamico sia utilizzato per la sola produzione di acqua calda, lo stesso, ai fini della legge n. 296 del 2006, possa essere assimilato ad un pannello solare e incluso nella fattispecie di cui all’art. 1, comma 346, della stessa legge (installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università). In merito alla certificazione di qualità di 4
tale sistema termodinamico, richiesta per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali (D.M. 19 febbraio 2007, art. 8), in linea di principio è applicabile la normativa europea vigente per i collettori solari (EN 12975);
− nel caso in cui il sistema termodinamico a concentrazione sia utilizzato per laproduzione combinata di energia elettrica e termica, tale sistema potrebbe essere incluso nella fattispecie di cui all’art. 1, comma 346, per i soli usi termici. Per quanto riguarda la certificazione di prestazione energetica e di qualità, va valutata l’applicabilità a tale sistema, per la parte relativa agli usi termici, della normativa europea vigente per i collettori solari (EN 12975), non essendo ancora disponibile la normativa per la qualificazione di sistemi termodinamici a concentrazione utilizzati per la produzione combinata di energia elettrica e termica;
− sia nel primo che nel secondo caso, qualora la normativa europea non fosse applicabile (EN 12975), nelle more dell’emanazione di una specifica normativa, in luogo della certificazione di qualità potrà essere utilizzata una relazione sulle prestazioni del sistema approvata dallo stesso ENEA.
Sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall’ENEA, risulta quindi che il sistema termodinamico in questione, certificato secondo le indicazioni riportate, possa essere ricondotto tra gli interventi per il risparmio energetico agevolati ai sensi della legge n. 296 del 2006, sussistendo le altre condizioni di legge, limitatamente alla produzione di energia termica.
Ne consegue che le spese sostenute per l’installazione del sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica possono essere oggetto di detrazione per la sola parte riferibile alla produzione di energia termica.
In particolare, la quota di spesa detraibile si ritiene che possa essere individuata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto.
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L'autore
Pierluigi Fanghella
Editore. La passione per le tematiche legate alla sostenibilità ambientale l’ha spinto a progettare una rivista: Tekneco. Lo studio e l’approfondimento di questi temi lo impegnano in prima persona per sensibilizzare alla responsabilità e al rispetto delle risorse comuni. Un impegno che costruisce, giorno dopo giorno, grazie all’informazione.
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