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Gli incentivi per le caldaie a condensazione

Le spese detraibili previste dalla finanziaria 2010 che proroga fino al 31 dicembre 2011 la possibilità di detrarre dall'imposta il 55% delle spese

Scritto da il 21 aprile 2011 alle 10:03 | 0 commenti

Gli incentivi per le caldaie a condensazione

Prosegue la guida avviata con l’articolo di ieri

Cosa prevede la Finanziaria

La legge 13 dicembre 2010, n. 220 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, ha prorogato a tutto il 2011 gli incentivi già vigenti sul 55%, inserendo la novità che quanto speso nel 2011 sarà detraibile al 55% in 10 anni, anziché in 5 come in precedenza. Tutto il resto rimane inalterato. Viene quindi prorogata fino al 31.12.2011 la possibilità di detrarre dall’imposta il 55% delle spese sostenute dal contribuente relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti dotati di caldaie a condensazione e alla contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. A partire dal 1° gennaio 2011, chiunque decida di sostituire gli impianti di climatizzazione con impianti dotati di caldaie a condensazione e provveda alla contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, potrà, quindi, beneficiare di una detrazione del 55% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali di pari importo e fino ad un massimo di 30.000 euro (spesa massima 54.545 euro).

Possono beneficiare della detrazione del 55% persone fisiche, professionisti, società e imprese, siano essi residenti e non residenti. La detrazione del 55% spetta ai soggetti che sostengono le spese sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti, o su unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali) siano essi di proprietà, detenuti a seguito di contratti di affitto, comodato, usufrutto, leasing, nuda proprietà, immobili in leasing: l’agevolazione spetta all’utilizzatore. Sono inclusi anche i condomini, ma limitatamente alle parti comuni.

Le spese detraibili

Le spese per le quali spetta la detrazione del 55% sono:  smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale; fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche; opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.

Rientrano nelle spese detraibili anche le prestazioni professionali del progettista, compresa la redazione dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica (solo per le caldaie). Per ottenere l’agevolazione, i contribuenti che acquistano caldaie a condensazione dovranno richiedere:  Per le caldaie con potenza < 100 kW l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del costruttore dei prodotti. Altrimenti l’asseverazione del tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi ai requisiti richiesti dal decreto e l’attestato di certificazione energetica, o di qualificazione energetica.

La documentazione relativa alle spese sostenute deve essere inviata all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori per via telematica, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, dal quale si ottiene una ricevuta informatica. A seguito dell’approvazione del D.L. n. 185/2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate una comunicazione utilizzando l’apposito modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009. L’obbligo riguarda soltanto i contribuenti i cui lavori terminano oltre l’anno in cui sono iniziati.

Um’ltima, importante nota, il pagamento delle spese deve essere effettuato: A) Per le persone fisiche, enti e soggetti di cui all’articolo 5 TUIR non titolari di reddito d’impresa, tramite bonifico bancario o postale. Dal bonifico devono obbligatoriamente risultare: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto percipiente (a favore del quale il bonifico è effettuato). B) Per gli altri soggetti titolari di reddito d’impresa, non è stabilita una modalità obbligatoria di pagamento quindi può essere effettuato anche con assegno bancario, circolare, ecc.


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L'autore

Stefano Gandolfi

Stefano Gandolfi, responsabile marketing di Beretta, ha maturato una significativa esperienza nel settore dell’energia e la climatizzazione. In precedenza ha lavorato per aziende leader del settore del bianco come Company e Candy Group.


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