ESCo, la soluzione per investire a costo zero nelle rinnovabili
Sono il fenomeno emergente nel campo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, caratterizzate da profili giuridici di grande interesse.
Di seguito un articolo pubblicato sul numero tre della rivista a firma dell’Avv. Caterina Calia socio di LexJus Sinacta. L’Avvocato Calia svolge la propria attività nel settore civile, prevalentemente nelle aree del diritto del commercio internazionale e cross border litigation, proprietà intellettuale e concorrenza sleale, energie rinnovabili.
Stiamo parlando delle ESCo (Energy Service Company), aziende che si fanno carico del rischio di impresa dell’investimento energetico, per poi condividerne con il proprietario dell’immobile i benefici. In sostanza, quindi, rivolgendosi a una ESCo l’impianto si realizza a costo zero, ma a patto di girare all’azienda specializzata una fetta importante dei guadagni ottenuti una volta terminata la realizzazione.
La prima definizione giuridica di ESCo si trova nel d.lgs. n. 115 del 2008 che ha attuato la direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e ha abrogato la precedente direttiva 93/76/ CEE.
Secondo il disposto normativo dell’art. 2, comma 1, lett. i), si intende per ESCo “la persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle istallazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario: il pagamento dei servizi forniti, infatti, è correlato al miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e al raggiungimento degli altri obiettivi di rendimento stabiliti”. Inoltre, alla lettera m), del predetto articolo, la ESCo viene indicata come possibile terzo attraverso cui attuare il meccanismo del Ftt (Finanziamento tramite terzi), vale a dire un “accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell’efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa”. L’operato di una ESCo, pertanto, mira a consentire un risparmio della spesa energetica al cliente, intervenendo sul consumo energetico e migliorandone l’efficienza e, accettando, soprattutto, un margine di rischio economico. L’intervento è gestito in toto (analisi, progettazione, controllo e monitoraggio) dalla ESCo, sia in termini tecnici che economici, con garanzia dei risultati.
La fonte di guadagno sta nella quota di risparmio energetico del cliente che non sosterrà i costi eccessivi per approvvigionarsi l’energia. Secondo quanto previsto dal d.lgs. in questione, il Ministro dello Sviluppo Economico approva, con uno o più decreti, a seguito dell’adozione di apposita norma tecnica UNI-CEI, una procedura di certificazione volontaria per le ESCo e per gli Esperti in gestione dell’energia, allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di qualità e competenza tecnica per i fornitori di servizi energetici. A tal proposito, l’8 aprile 2010, è stata pubblicata la norma UNI- CEI 11352:2010 in cui vengono chiariti i requisiti generali e la lista di controllo per la verifica dei requisiti delle società. La ESCo, pertanto, alla luce della norma UNI-CEI, dovrà essere in grado di garantire che i servizi offerti al cliente migliorino l’efficienza energetica, il tutto confortato dal rilevamento della misura della riduzione dei consumi energetici rispetto a quelli iniziali. È compito della ESCo, perciò, effettuare un controllo energetico preliminare, definire le azioni da svolgere per migliorare l’efficienza ed, in ultima battuta, verificarne l’esito. Le capacità in possesso della ESCo deve essere organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economico-finanziaria e, tra queste, fondamentale è quella di realizzare e/o governare un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma europea UNI CEI EN 16001.
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